Art. 164.
(Sede regionale per i progetti).

      1. Una apposita struttura della regione sovrintende alla programmazione e alla organizzazione dei progetti di cui al presente capo, con funzioni di coordinamento degli enti e degli organismi che concretamente li attuano. La stessa struttura provvede anche alla programmazione e alla organizzazione delle case territoriali per il reinserimento sociale, che sono utilizzate per l'attuazione dei progetti.
      2. Presso la struttura di cui al comma 1 opera anche un ufficio di servizio con il compito di sostegno e consulenza nelle fasi di definizione e di presentazione dei progetti.
      3. L'ufficio di cui al comma 2 individua le risorse economiche utilizzabili per i progetti, riferibili anche a quelle assegnate ai vari assessorati regionali e in particolare a quelli competenti in materia di ambiente, protezione civile, sanità, sicurezza sociale, istruzione e formazione professionale ed eventuali altri. Promuove anche, presso gli enti e gli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 163, la proposizione di progetti che possano rendere utilizzabili particolari fondi e presta assistenza agli stessi soggetti, ove occorra, per la formulazione e la presentazione dei progetti. L'ufficio svolge, inoltre, attività di coordinamento e di servizio, finalizzata alla concreta presentazione dei progetti da parte dei citati enti ed organismi.
      4. L'ufficio di cui ai commi 2 e 3, nella individuazione delle risorse economiche, fa riferimento anche ai fondi disponibili per le iniziative in questione presso l'Unione europea e a quelli della Cassa delle ammende presso il dipartimento della amministrazione penitenziaria.
      5. La definizione operativa dei progetti, completa della documentazione relativa, è curata dagli enti o dagli organismi interessati di cui al comma 1 dell'articolo 163. I progetti sono presentati per la approvazione e il conseguente finanziamento alle autorità di competenza.

 

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      6. L'attuazione dei progetti deve avvenire di intesa con la amministrazione penitenziaria, rappresentata dal provveditore regionale della stessa.